Come candidarsi

Come inviare la candidatura ad Elenco Mediatori

COME INVIARE LA CANDIDATURA

Cosa fare per essere inseriti nell’Elenco nazionale dei mediatori? Una volta entrati nella pagina di registrazione e rilasciata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, la candidata/il candidato fornirà in piattaforma le informazioni necessarie alla valutazione del proprio profilo. In prima battuta si tratta di informazioni anagrafiche (nome, cognome, data di nascita, paese di nascita, background migratorio, residenza, lingue parlate tra le altre) e di recapito (indirizzo email e telefono), attraverso cui si potrà eventualmente essere contattati dai territori interessati.

Dovranno essere poi compilati i campi relativi alle esperienze lavorative e di formazione con riferimento alla mediazione transculturale. È possibile aggiungere ulteriori informazioni reputate coerenti al profilo.

La piattaforma è organizzata in modo da agevolare la compilazione dei campi, salvando e rimandando anche a tempi differiti la compilazione finché la stessa non sarà ritenuta completata.

LA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Concluso l’iter di registrazione, la candidatura verrà valutata da una Commissione competente istituita dall’INMP. La Commissione confronterà le informazioni fornite dai candidati con le conoscenze, le abilità e le competenze che una mediatrice/un mediatore deve possedere per definirsi esperta/esperto in campo sanitario (vedi il core curriculum).

È previsto anche un test in ingresso di valutazione delle competenze di settore a conferma della comprovata esperienza acquisita in ambito sanitario. La Commissione si riserva di effettuare un colloquio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di competenza ed esperienza dichiarati dalla candidata/dal candidato. L’esito individuale della valutazione, disponibile in piattaforma nella sezione privata di ciascuna mediatrice/ciascun mediatore, riporterà le etichette “iscritto”, “evidenziato fabbisogno formativo” o “non idoneo/non inscrivibile all’Elenco”.

In base alla distanza dalle singole unità di competenza o coerenza/vicinanza alle stesse, l’esito della valutazione porterà, quindi, ai seguenti risultati:

  • Iscritto: in questo caso la candidatura ha il profilo con le 4 Unità di Competenza coerenti al profilo di mediatrice esperta/mediatore esperto e verrà iscritta/iscritto nell’Elenco;
  • Non idoneo/Evidenziato fabbisogno formativo: in questo caso saranno indicate le aree su cui si suggerisce un approfondimento formativo, senza il quale la candidata/il candidato non è iscrivibile in Elenco allo stato delle cose;
  • Non idoneo/Non iscrivibile all’Elenco: in questo caso il profilo è troppo distante dal profilo standard e si rimanda a un approfondimento dei requisiti di accesso come da disciplinare.

L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Come molti professionisti iscritti in Albi professionali (NB: in questo caso non si parla di Albo bensì di Elenco per questioni legate al riconoscimento ufficiale della figura) è richiesto alla mediatrice esperta/al mediatore esperto un aggiornamento professionale. Il periodo di Aggiornamento specialistico si articola in bienni. L’obbligo di aggiornamento decorre dal 1° gennaio successivo alla data della scadenza di un biennio dalla prima iscrizione all’Elenco.

Alcuni esempi: se l’iscrizione è avvenuta a dicembre 2023, si ha l’obbligo di aggiornamento entro il 31/12/2025 e di restituire questa informazione in piattaforma entro il 1 gennaio 2026. Oppure se l’iscrizione è avvenuta a novembre 2024 si ha l’obbligo di aggiornamento entro il 31/12/2026 e di darne conto in piattaforma entro il 1 gennaio 2027.

L’unità di misura per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento specialistico è l’ACM (Aggiornamento Continuo in Mediazione) che si basa sul parametro: 1 ora di formazione = 1 ACM. Per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento formativo l’iscritto è tenuto ad acquisire 30 ACM nell’arco del biennio. 

Gli ACM possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi online (FAD sincrona o asincrona) e possono essere accumulati anche in brevi corsi, seminari, incontri a tema, workshop e affini, documentabili tramite presentazione di programma e attestato di partecipazione (se ciò non fosse possibile, si valuteranno anche le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000).

L’aggiornamento prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a eventi formativi erogati dall’INMP e dalle istituzioni del territorio in materia di salute delle popolazioni migranti, di servizi socio-assistenziali e di mediazione culturale. 

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE

La formazione riconosciuta per colmare i gap formativi individuati in fase di candidatura o per l’aggiornamento professionale potrà essere RES, FAD sincrona, FAD asincrona oppure blended a prescindere dall’ente erogatore.
Per l’anno 2024-2025 l’INMP erogherà un corso di formazione teorico-pratico personalizzato fino al raggiungimento dei posti disponibili (massimo 20 partecipanti). In caso di rinunce o impedimenti da parte dei mediatori destinatari del corso dell’INMP, verrà scorso l’elenco dei possibili candidati (pubblicato anonimizzato nella pagina del sito www.inmp.it alla sez. “concorsi e avvisi”) fino al raggiungimento del 20° posto disponibile. Per coloro che necessitano di colmare i gap rilevati, ma che non sono destinatari del corso dell’INMP, la formazione potrà avvenire presso qualsiasi Ente riconosciuto presente sul territorio nazionale.
Durante l’anno formativo 2024-2025, inoltre, l’INMP potrà mettere a disposizione alcuni eventi formativi validi per l’aggiornamento professionale.
L’Istituto darà massimo supporto possibile affinché i territori possano beneficiare a pieno della progettazione didattica del percorso formativo standardizzato dell’INMP, invitando i territori a mirare la formazione secondo le esigenze dei contesti di appartenenza, pur restando coerenti al profilo standard del CV della mediatrice esperta/del mediatore esperto in campo sanitario.